Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare, di seguito denominata «Commissione». Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

          a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          b) da un questore;

          c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          d) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro;

          e) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie particolari giurate, firmatari di contratto collettivo nazionale di lavoro;

          f) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

      2. La Commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza complementare indicate all'articolo l, comma 2, lettera d).
      3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
      4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza e in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
      5. Le mansioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno.
      6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente per il caso di assenza o di impedimento.
      7. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere d) e f), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.

 

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      8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema del regolamento di attuazione e negli altri casi previsti dalla presente legge nonché su ogni altra questione attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo. La Commissione cura, altresì, la tenuta del registro professionale di cui all'articolo 9.
      9. Con il voto di almeno due terzi dei presenti può essere deliberata, per specifiche esigenze, la costituzione di sottocommissioni.
      10. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.